Foglio Informativo

Disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti (provvedimento Banca d’Italia 15 luglio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015)

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL’ART. 1336 c.c.

 

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SU FIMCOST SOC. COOP.

 

FINANZIARIA MARCHIGIANA COMMERCIO SERVIZI TURISMO Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi (in breve FI.M.CO.S.T. SOC. COOP.)

Sede Legale e Direzione Generale: Via Giannelli, 30, 60124 – Ancona (An)

www.fimcost.com    PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.    

Tel. 071-205601   071-206079

Cod. Fiscale 01146660426 – Iscrizione Registro Imprese di Ancona n. 0111343

Iscrizione Albo Cooperative Ancona n. A140624

Iscrizione al n. 27021 albo confidi minori ex art. 155, comma 4, TUB

 

SEZIONE 2 – INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

 

SEZIONE DA COMPILARE NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE A CURA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE.

Il Cliente che si avvale dell’offerta fuori sede, non è tenuto a riconoscere a FIMCOST alcun onere aggiuntivo.

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome / Denominazione: ___________________________________________________ in qualità di:

□ Dipendente / Collaboratore di FIMCOST,

□ Agente in Attività Finanziaria (iscrizione elenco OAM al n. ________________________)

□ Mediatore Creditizio (iscrizione elenco OAM al n. _______________________________)

□ ALTRO ________________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________

Tel. _____________________

Cellulare _______________________

Fax_____________________ e-mail __________________________________ p.e.c.________________________________________

Firma____________________________________

INFORMAZIONI SUL CLIENTE:

Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa __________________________________ attesta di avere ricevuto dal soggetto sopra incaricato, prima della conclusione del contratto, copia del presente “Foglio Informativo” e della “Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario – Risoluzione Stragiudiziale Controversie”.

Luogo, data _______________________ Firma del Cliente ____________________________________

 

SEZIONE 3 – CARATTERISTICHE E RISCHI DELLA GARANZIA

 

FIMCOST è un confidi che svolge in via prevalente l’attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle imprese/liberi professionisti soci, per favorirne il finanziamento da parte delle Banche e degli altri Intermediari Finanziari (in genere, Enti Finanziatori) ad esso convenzionati.

Il rilascio della garanzia è rimesso alla valutazione del merito creditizio di FIMCOST, mentre l’erogazione del finanziamento è rimessa alla valutazione del merito creditizio dell’Ente Finanziatore.

La garanzia prestata da FIMCOST può essere, sulla base della convenzione in essere con l’Ente Finanziatore, a prima richiesta o sussidiaria, a copertura dei finanziamenti bancari, di cassa o di firma, anche sotto forma di leasing o factoring.

La garanzia rilasciata da FIMCOST è accessoria rispetto al finanziamento concesso al Cliente dall’Ente Finanziatore, che configura l’obbligazione principale, di cui FIMCOST garantisce l’adempimento nella misura e per il periodo di tempo indicati sul documento di sintesi rilasciato al cliente e sul certificato di garanzia rilasciato all’Ente Finanziatore; pertanto, se l’obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

In ogni caso la garanzia copre, nella percentuale concordata tra FIMCOST e l’Ente Finanziatore (di norma del 33%,  ma non sono escluse percentuali inferiori o superiori), le somme dovute dal Cliente all’Ente Finanziatore per capitale, interessi, anche di mora, e le spese sostenute, in relazione all’importo di debito residuo.

Qualora l’Ente Finanziatore si faccia rilasciare altre garanzie (reali o personali) da soggetti terzi, FIMCOST, ferma la solidarietà con il debitore principale (cliente) e suoi eventuali aventi causa, non assume la veste di co-fidejussore nei confronti degli eventuali terzi garanti, escludendosi quindi nei confronti di questi, ogni solidarietà ed essendo espressamente previsto il beneficio della divisione ex art. 1947 cod. civ. La garanzia di FIMCOST è pertanto prestata solamente a favore dell’Ente Finanziatore ed è escutibile solamente da questo (o da altro soggetto cessionario autorizzato), restando così espressamente escluso il diritto di regresso, in deroga all’art. 1954 cod. civ. In presenza dei necessari requisiti di ammissibilità e presupposti giuridici, le garanzie concesse da FIMCOST possono essere assistite dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996, oppure dalle controgaranzie di altri fondi pubblici quali Fondo di Garanzia Marche, Fidit, Fondo Garanzia Commerfin, ecc. in questi casi, l’impresa associata richiedente la garanzia, dovrà fornire a FIMCOST ogni documento necessario all’espletamento dell’istruttoria relativa alla controgaranzia e, ove richiesti, tutti i documenti reclamati dalle competenti Autorità in relazione ai Fondi predetti.

FIMCOST è, infatti, accreditato dal Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (di cui all'art. 2, comma 100, lettera “a” L. 662/1996 e successive modifiche e integrazioni) e, di conseguenza, i Clienti possono richiedere l’intervento del Fondo nell’ambito della propria attività imprenditoriale.

La richiesta di ammissibilità dell’intervento di garanzia sarà valutata nelle forme stabilite dal Fondo medesimo (per maggiori info consultare: www.fondidigaranzia.it).

Ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato del CE e della Comunicazione 2008/C155/02, la Garanzia prestata dal Confidi può essere considerata “Aiuto di Stato” qualora fornita con il concorso di risorse della Comunità Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico. In tal caso, la garanzia è concessa in regime di “de minimis”, ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006.

Qualora la domanda di garanzia fosse accompagnata da una richiesta di contributo pubblico, il Cliente è responsabile della correttezza dei dati forniti ed esonera espressamente il Confidi da qualsiasi responsabilità in merito al mancato accoglimento, per qualsiasi motivo, della domanda di contributo.

PRINCIPALI RISCHI DELL’OPERAZIONE:

I rischi derivanti dall’operazione sono connessi alla capacità dell’impresa socia di far fronte al rimborso del finanziamento ottenuto dall’Ente Finanziatore ed alla conseguente escussione della garanzia concessa da FIMCOST da parte dell’Ente Finanziatore.

Con il pagamento della garanzia all’Ente Finanziatore, il cliente inadempiente è tenuto a rimborsare FIMCOST delle somme corrisposte, senza poter opporre alcuna eccezione. FIMCOST non è tenuto a preavvisare il Cliente del pagamento fatto, o da fare, all’Ente Finanziatore. Le azioni di recupero possono essere esperite dall’Ente Finanziatore al quale, sulla base della convenzione vigente, FIMCOST potrà conferire mandato per il recupero (anche coattivo) del credito, oppure possono essere svolte autonomamente dal Confidi stesso; in quest’ultimo caso, il Confidi può cedere a terze società il credito medesimo senza che il Cliente possa opporre eccezione.

 

SEZIONE 4 – CONDIZIONI ECONOMICHE

 

TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il Cliente è tenuto a versare al Confidi, le quote, le commissioni ed ogni altra eventuale spesa prevista per l’iscrizione alla cooperativa e per il rilascio della garanzia, in un’unica soluzione al momento dell’erogazione del finanziamento, rilasciando a tal fine apposita autorizzazione all’addebito sul proprio conto da destinare alla Banca erogatrice.

FIMCOST non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il Cliente e l’Ente Finanziatore, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari garantiti da FIMCOST. Al socio si applica il Regolamento consultabile al qui.

QUOTE SOCIALI

Per usufruire della garanzia, occorre essere Socio di FIMCOST. Per divenire socio è necessario sottoscrivere n. 10 quote sociali e versare al confidi

€ 250 (somma che può essere chiesta a rimborso alla scadenza della garanzia prestata inviando al confidi specifica richiesta di recesso).

COSTI DELLA GARANZIA

I costi della garanzia sono determinati tra un minimo e massimo a seconda della % di garanzia prestata da FIMCOST.

Gli importi effettivi vengono comunicati al Cliente al momento del perfezionamento del contratto e specificati nel documento di sintesi.

Nel caso di mancata conclusione del contratto, il Cliente non dovrà corrispondere alcun corrispettivo di costo.

L’estinzione della garanzia per anticipata estinzione del Finanziamento, non comporta la restituzione delle somme versate a titolo di spese e commissioni; in tale eventualità, il Cliente rimane comunque obbligato al versamento per intero delle commissioni e spese, come originariamente pattuito.

DEPOSITO CAUZIONALE:

Al Cliente è richiesto un deposito cauzionale infruttifero calcolato sull’importo finanziato, nella misura e alle condizioni indicati nella sottostante tabella, da corrispondere al momento dell’erogazione del finanziamento e trattenuto per tutta la durata della garanzia o per il diverso termine definito dall’Organo deliberante.

Le somme versate a titolo di deposito cauzionale, resteranno vincolate fino alla liberazione totale di FIMCOST da ogni obbligazione, in essere o eventuale, verso la Banca relativa alla garanzia prestata. Il deposito cauzionale sarà definitivamente trattenuto dal Confidi in caso di inadempimento, a qualunque titolo, da parte del Cliente, sino all’integrale copertura del debito, in essere o eventuale, verso il Confidi anche non dipendente dall’operazione a copertura del quale viene versato. Se il Cliente è in bonis, il deposito, su sua richiesta, verrà dal Confidi restituito alla scadenza prefissata, al netto di tutti i costi, oneri e spese a causa del medesimo sostenuti.

Tale deposito avrà pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o reale rilasciata al Confidi.

Per le prestazioni di garanzia controgarantite, il Confidi è legittimato ad utilizzate la cauzione per la copertura delle singole rate impagate.

Il Deposito cauzionale versato per operazioni regolarmente estinte, esistenti all’atto della richiesta di nuove operazioni, potrà essere imputato a scomputo del nuovo deposito da versare.

TABELLA CORRISPETTIVI OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento

% garanzia

Provvigione

Deposito Cauzionale (a rimborso)

Mutuo chirografario m/l termine

33

1,55 %

2,5 %

Mutuo chirografario m/l termine

50

2,00%

2,5 %

Mutuo ipotecario

33

1,55%

1,8%

Mutuo ipotecario

50

2%

1,8%

Operazioni Breve termine ≤ 12 mesi

33-50

1 %

2,5%

Operazioni Breve termine ≥12≤ 18 mesi

33-50

1,50%

2,5%

 COSTO ISCRIZIONE ALLA COOPERATIVA: € 250 (n. 10 quote sociali)

A liberazione totale di FIMCOST, può essere richiesto il rimborso di € 250 a titolo di recesso (valore delle quote sociali).

Si sottolinea che le condizioni finali relative ai tassi ed ai costi bancari delle operazioni di finanziamento (costi istruttoria bancaria, spread ecc.) sono determinati sulla base della valutazione del rating calcolato dall’istituto di credito e non stabilite direttamente da FIMCOST.

Le percentuali relative alle provvigioni possono subire delle variazioni più favorevoli in ragione di specifici accordi intercorsi con il cliente.

 

SEZIONE 5 – CONDIZIONI CONTRATTUALI

 

PERFEZIONAMENTO ED EFFICACIA DELLA GARANZIA:

Il Contratto di garanzia si perfeziona con l’accettazione da parte del cliente mediante apposizione della sua firma. Tuttavia, la garanzia acquista efficacia in subordine all’erogazione e a decorrere dall’erogazione del finanziamento o disposizione del fido.

Inoltre, considerato il carattere oneroso del contratto di garanzia, l’efficacia dello stesso resta subordinata anche al pagamento dei costi della garanzia.

Qualora FIMCOST richieda la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96, il rilascio della garanzia è altresì subordinato alla positiva delibera di ammissione da parte del Comitato di Gestione del Fondo. Stessa regola si intende valida in relazione agli altri Fondi che Fimcost può decidere di attivare. Nel caso in cui venisse meno la controgaranzia per motivi non imputabili al confidi, anche la garanzia di Fimcost diviene inefficace.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED INEFFICACIA DELLA GARANZIA:

Il contratto di garanzia si intenderà automaticamente risolto e la garanzia inefficace, senza necessità per il Confidi di avvertire il Cliente, nei seguenti casi:

mancata erogazione del credito dall’Ente Finanziatore entro 6 mesi dalla concessione della garanzia (salvo diverso termine previsto in convenzione con l’Ente);

mancato pagamento dal Cliente delle quote sociali e costi della garanzia indicati nel Documento di Sintesi per il rilascio iniziale della garanzia;

mancata rispondenza dell’operazione alle finalità espresse nel certificato di garanzia e documento di sintesi;

estinzione anticipata del finanziamento garantito previo rilascio di un atto liberatorio dall’Ente Finanziatore.

RECESSO: Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, subordinatamente al rilascio a cura dell’Ente Finanziatore, di una dichiarazione che liberi FIMCOST dall’obbligazione di garanzia e da ogni connesso onere economico.

Il recesso dal contratto di garanzia non comporta il recesso dallo status di socio di FIMCOST.

MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA:

Trattandosi di contratto di durata, FIMCOST si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali qualora sussista un giustificato motivo e tale facoltà sia specificamente approvata dal Cliente (art. 118 TUB). Qualunque modifica unilaterale delle condizioni economiche e contrattuali sono comunicate gratuitamente al Cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi ed indicandone il motivo che la giustifica. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l’applicazione della modifica stessa. In caso invece di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Le comunicazioni relative alle modifiche unilaterali sono sempre gratuite per il cliente (art. 127-bis, comma 1, TUB).

COMUNICAZIONI PERIODICHE AL CLIENTE:

FIMCOST non è tenuto ad inviare “comunicazioni periodiche” alla Clientela, in quanto il rapporto di garanzia non registra movimenti contabili successivi all’accensione e neppure un saldo contabile.

INFORMATIVA DEL CLIENTE:

Su richiesta del Confidi, il Cliente è tenuto a trasmettere tutte le informazioni e la documentazione comprovanti l'andamento aziendale.

In ogni caso, il Cliente è tenuto a comunicare al Confidi, entro 30 giorni, qualsiasi modifica intervenuta nell’impresa (cessazione, sospensione, variazione o alienazione dell’attività, affitto di azienda, vendita o diversa destinazione dei beni oggetto di finanziamento, ragione sociale, sede, forma giuridica, domicilio, titolare effettivo, ecc.). Il Cliente è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il Confidi di tutti gli eventi che possano pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, ovvero che potrebbero creare le condizioni per l’escussione della garanzia prestata da FIMCOST.

DIRITTO DI RITENZIONE: Nell’ipotesi di escussione della garanzia da parte dell’Ente Finanziatore (anche a seguito di raggiunto accordo transattivo a saldo e stralcio del debito), FIMCOST ha diritto a compensare il credito a qualunque titolo vantato verso il cliente con le quote, le cauzioni e qualsiasi altra somma dal Cliente versata in relazione al rapporto instaurato, senza alcun obbligo di preavviso o autorizzazione.

RICHIESTA DI GARANZIA A SEGUITO DI ESTINZIONE DI ALTRA GARANZIA CONCESSA A PMI: Qualora la richiesta della garanzia pervenga da un persona fisica (“Cliente”) a seguito dell’avvenuta cessazione, messa in liquidazione, ristrutturazione o ogni altra ipotesi di forma concordata di riduzione o estinzione dei debiti, di un’impresa Socia del Confidi (di seguito “Cliente liquidato”) già titolare di una linea di credito e di una garanzia preesistenti, il Confidi potrà acconsentire al rilascio di una nuova garanzia al Cliente per una nuova linea di credito finalizzata all’estinzione di quella in precedenza accordata al Cliente liquidato.

Nell’ipotesi di cui al comma precedente, il Confidi potrà quindi rilasciare una garanzia, anche ad un richiedente (persona fisica) privo dei requisiti per divenire Socio, subordinandone l’emissione al preliminare ottenimento, da parte del Confidi stesso, di una apposita dichiarazione liberatoria di responsabilità, relativa alla Garanzia rilasciata al Creditore beneficiario per la linea di credito esistente ed accordata al Cliente liquidato oltre che all’esercizio del diritto di recesso espresso da quest’ultimo.

Per le garanzie emesse nell’ambito del presente articolo si applica integralmente la disciplina di cui al contratto di garanzia ed al regolamento soci anche se il Cliente non abbia ovvero non possa acquisire la qualifica di Socio del Confidi, ma sulla base del rapporto iniziale.

RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE: Nel caso in cui sorga una controversia inerente le prestazioni e servizi di FIMCOST, il Cliente può (gratuitamente) presentare reclamo scritto all’ufficio reclami istituito presso FIMCOST, compilando l’apposto modulo scaricabile anche dal sito www.fimcost.com (sez. trasparenza –reclami), oppure con raccomandata A/R (FIMCOST Soc. Coop. –Ufficio Legale/Reclami, Via Giannelli n. 30, 60124 Ancona), oppure via PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

L’Ufficio Reclami deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di FIMCOST saranno indicati anche i modi e i tempi tecnici entro i quali lo stesso si impegna a provvedere alla definizione della posizione.

Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), potrà presentare ricorso a:

 

-          Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

Sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all’ABF e l’ambito della sua competenza, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi e consultando il sito www.fimcost.com (sez. trasparenza – reclami) dove è pubblicata la Guida Pratica all’ABF. La decisione dell’ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso all’ABF esonera dall’esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo, nel caso in cui si intenda sottoporre la controversia all’Autorità Giudiziaria.

 

-          Procedimento di mediazione:

Anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa al ricorso all’ABF, il cliente può esperire il procedimento di mediazione con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 aggiornato al D.L. n. 69/2013 coordinato con la legge di conversione n. 98/2013, avente il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. La controversia, in tal caso, viene affidata ad un terzo indipendente. Per l'avvio dei procedimenti di conciliazione di cui sopra si rimanda al regolamento presente sul sito del Conciliatore Bancario Finanziario www.conciliatorebancario.it. L’Organismo di mediazione è comunque scelto dall’impresa affidata.